Art. 22.
                Concertazione e accordi di programma
    1.  Allo  scopo  di  realizzare  sul  territorio  la  piu'  ampia
collaborazione  tra  i  consorzi  di  bonifica  e gli enti locali, la
Regione  promuove  accordi  di  programma  ai  sensi dell'Art. 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
    2.  I consorzi di bonifica possono stipulare intese e convenzioni
con  le  province,  i  comuni  e  le comunita' montane competenti per
territorio,   nonche'  con  gli  enti  gestori  del  servizio  idrico
integrato  degli  ambiti  territoriali  ottimali  - ATO, costituiti a
norma  della  legge  n.  36/1994,  per  la realizzazione di azioni di
comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi, per
la  gestione  e  realizzazione di opere, sino a un importo massimo di
cinquecentomila euro e per il conseguimento di obiettivi comuni.
    3.  In  caso di scarsita' di risorse idriche, ai fini del riparto
tra  i  diversi  usi  di  acqua  invasata a scopi plurimi, la Regione
promuove  accordi di programma per un equo riparto, tra usi diversi e
comprensori,  che  tenga  conto di quanto disposto dall'Art. 28 della
legge n. 36/1994.