Art. 22. Concertazione e accordi di programma 1. Allo scopo di realizzare sul territorio la piu' ampia collaborazione tra i consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'Art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. I consorzi di bonifica possono stipulare intese e convenzioni con le province, i comuni e le comunita' montane competenti per territorio, nonche' con gli enti gestori del servizio idrico integrato degli ambiti territoriali ottimali - ATO, costituiti a norma della legge n. 36/1994, per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi, per la gestione e realizzazione di opere, sino a un importo massimo di cinquecentomila euro e per il conseguimento di obiettivi comuni. 3. In caso di scarsita' di risorse idriche, ai fini del riparto tra i diversi usi di acqua invasata a scopi plurimi, la Regione promuove accordi di programma per un equo riparto, tra usi diversi e comprensori, che tenga conto di quanto disposto dall'Art. 28 della legge n. 36/1994.