Art. 23. P u b b l i c a z i o n e 1. Gli atti degli organi consorziali debbono essere pubblicati, non appena deliberati, nell'albo pretorio dei consorzio di bonifica per un periodo di quindici giorni consecutivi, salvo diversa previsione dello statuto per le deliberazioni adottate in via d'urgenza. 2. Contro gli atti deliberativi e' ammessa opposizione all'organo che ha emanato l'atto, da parte di chiunque ne abbia interesse, nei trenta giorni successivi dalla data di inizio di pubblicazione nell'albo del consorzio.