Art. 23.
                      P u b b l i c a z i o n e
    1.  Gli  atti degli organi consorziali debbono essere pubblicati,
non  appena  deliberati, nell'albo pretorio dei consorzio di bonifica
per   un  periodo  di  quindici  giorni  consecutivi,  salvo  diversa
previsione  dello  statuto  per  le  deliberazioni  adottate  in  via
d'urgenza.
    2. Contro gli atti deliberativi e' ammessa opposizione all'organo
che  ha  emanato l'atto, da parte di chiunque ne abbia interesse, nei
trenta  giorni  successivi  dalla  data  di  inizio  di pubblicazione
nell'albo del consorzio.