Art. 24.
                     Informazione e trasparenza
    1.   Nell'attivita'   di  programmazione  e  di  amministrazione,
nell'esecuzione  degli  interventi  e  nella  gestione delle opere, i
consorzi  di bonifica agiscono con modalita' e procedure improntate a
imparzialita'  e  buona  amministrazione,  nel  rispetto  del diritto
comunitario e della legislazione nazionale e regionale.
    2.  I  consorzi di bonifica assicurano l'informazione agli utenti
mediante  avvisi  sui  giornali,  comunicazioni e pubblicazioni delle
notizie  sugli  albi  pretori  dei  comuni,  delle  province  e delle
comunita'  montane  e  ogni  altra  forma  anche  telematica ritenuta
idonea.
    3.  I  consorzi  di  bonifica  garantiscono l'accesso agli atti e
documenti  inerenti  l'attivita',  i  servizi  e le opere gestite. Il
diritto  di  accesso  e' esercitato secondo le modalita' disciplinate
dalla  legge  7 agosto  1990,  n.  241  e  successive modificazioni e
integrazioni,  dalla  legge  regionale  5 settembre 1994, n. 31 e dal
regolamento consortile.
    4.   I   consorzi  si  avvalgono  di  personale  proprio  assunto
attraverso procedure selettive pubbliche.