Art. 24. Informazione e trasparenza 1. Nell'attivita' di programmazione e di amministrazione, nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i consorzi di bonifica agiscono con modalita' e procedure improntate a imparzialita' e buona amministrazione, nel rispetto del diritto comunitario e della legislazione nazionale e regionale. 2. I consorzi di bonifica assicurano l'informazione agli utenti mediante avvisi sui giornali, comunicazioni e pubblicazioni delle notizie sugli albi pretori dei comuni, delle province e delle comunita' montane e ogni altra forma anche telematica ritenuta idonea. 3. I consorzi di bonifica garantiscono l'accesso agli atti e documenti inerenti l'attivita', i servizi e le opere gestite. Il diritto di accesso e' esercitato secondo le modalita' disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge regionale 5 settembre 1994, n. 31 e dal regolamento consortile. 4. I consorzi si avvalgono di personale proprio assunto attraverso procedure selettive pubbliche.