Art. 25. Vigilanza e controllo 1. La Regione adotta norme regolamentari per disciplinare le modalita' della propria vigilanza sui consorzi di bonifica. 2. Le norme regolamentari di cui al comma 1 disciplinano in particolare: a) l'approvazione da parte della giunta regionale degli statuti e loro eventuali modifiche, dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, dei conti consuntivi, dei piani di classifica del comprensorio per il riparto della contribuenza; b) l'esercizio del potere sostitutivo da parte della giunta regionale sui consorzi, tramite la nomina di un commissario ad acta, nell'ipotesi di mancata adozione nei termini prescritti di atti obbligatori per legge; c) l'esercizio del potere di scioglimento da parte del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, degli organi di amministrazione dei consorzi, con nomina di un commissario straordinario, nell'ipotesi di persistente inefficienza della attivita' consortile o di gravi violazioni della normativa e dello statuto, ovvero di gravi irregolarita' amministrative e contabili.