Art. 25.
                        Vigilanza e controllo
    1.  La  Regione  adotta  norme  regolamentari per disciplinare le
modalita' della propria vigilanza sui consorzi di bonifica.
    2.  Le  norme  regolamentari  di  cui  al comma 1 disciplinano in
particolare:
      a) l'approvazione da parte della giunta regionale degli statuti
e  loro  eventuali  modifiche,  dei  bilanci  annuali e pluriennali e
relative  variazioni,  dei  conti consuntivi, dei piani di classifica
del comprensorio per il riparto della contribuenza;
      b) l'esercizio  del  potere  sostitutivo  da parte della giunta
regionale  sui consorzi, tramite la nomina di un commissario ad acta,
nell'ipotesi  di  mancata  adozione  nei  termini  prescritti di atti
obbligatori per legge;
      c) l'esercizio   del   potere  di  scioglimento  da  parte  del
Presidente  della  giunta  regionale, su conforme deliberazione della
giunta,  degli  organi di amministrazione dei consorzi, con nomina di
un    commissario    straordinario,   nell'ipotesi   di   persistente
inefficienza  della  attivita' consortile o di gravi violazioni della
normativa   e   dello   statuto,   ovvero   di   gravi  irregolarita'
amministrative e contabili.