Art. 27. Norme transitorie e di prima applicazione 1. In sede di prima applicazione il programma pluriennale e' approvato dal consiglio regionale entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Nelle more dell'approvazione del programma pluriennale di cui al comma 1 e dei relativi piani di bonifica, gli interventi di bonifica sono approvati dalla giunta regionale sulla base dei progetti predisposti e presentati dai consorzi di bonifica o dalle comunita' montane. 3. Entro il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i corsorzi di bonifica adottano il piano di classifica degli immobili. 4. I consorzi di bonifica, entro sei mesi dall'approvazione da parte della Regione delle norme regolamentari di cui all'Art. 26, provvedono ad adeguare i propri statuti. 5. Tali statuti, una volta approvati da parte della Regione, trovano applicazione dal momento delle indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi consortili, da tenersi in concomitanza con le elezioni del consiglio regionale. 6. Fino all'approvazione dei nuovi statuti i consorzi continuano ad operare sulla base delle norme statutarie vigenti alla data di approvazione della presente legge. 7. In via transitoria le prime elezioni da indirsi dopo l'approvazione dei nuovi statuti, e comunque entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, avranno luogo in una data non coincidente con quella delle elezioni del consiglio regionale. Conseguentemente la durata degli organi eletti, in deroga a quanto previsto all'Art. 15, corrispondera' al periodo di tempo che intercorrera' tra la data di costituzione ditali organi e la data delle successivo elezioni del consiglio regionale. 8. Gli organi consortili in carica ai momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono in carica sino all'elezione di cui al comma 7. 9. Fino all'approvazione del nuovo piano di classifica di cui al comma 3, i consorzi di bonifica adottano un piano provvisorio di riparto della contribuenza, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II del Titolo IV. 10. Fino all'approvazione del piano di classifica i soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue depurate sono tenuti a corrispondere i contributi previsti a loro carico dal piano di riparto provvisorio di cui al comma 9.