Art. 27.
              Norme transitorie e di prima applicazione
    1.  In  sede  di  prima  applicazione il programma pluriennale e'
approvato  dal  consiglio regionale entro dodici mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.
    2.  Nelle more dell'approvazione del programma pluriennale di cui
al  comma  1  e  dei  relativi  piani  di bonifica, gli interventi di
bonifica  sono  approvati  dalla  giunta  regionale  sulla  base  dei
progetti  predisposti  e  presentati dai consorzi di bonifica o dalle
comunita' montane.
    3. Entro il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge  i  corsorzi  di bonifica adottano il piano di
classifica degli immobili.
    4.  I  consorzi  di bonifica, entro sei mesi dall'approvazione da
parte  della  Regione  delle  norme regolamentari di cui all'Art. 26,
provvedono ad adeguare i propri statuti.
    5.  Tali  statuti,  una  volta  approvati da parte della Regione,
trovano  applicazione  dal momento delle indizione delle elezioni per
il rinnovo degli organi consortili, da tenersi in concomitanza con le
elezioni del consiglio regionale.
    6.  Fino all'approvazione dei nuovi statuti i consorzi continuano
ad  operare  sulla  base  delle norme statutarie vigenti alla data di
approvazione della presente legge.
    7.   In  via  transitoria  le  prime  elezioni  da  indirsi  dopo
l'approvazione  dei  nuovi  statuti,  e  comunque entro un anno dalla
entrata in vigore della presente legge, avranno luogo in una data non
coincidente  con  quella  delle  elezioni  del  consiglio  regionale.
Conseguentemente  la  durata  degli organi eletti, in deroga a quanto
previsto   all'Art.  15,  corrispondera'  al  periodo  di  tempo  che
intercorrera'  tra  la  data  di costituzione ditali organi e la data
delle successivo elezioni del consiglio regionale.
    8.  Gli  organi  consortili  in carica ai momento dell'entrata in
vigore  della presente legge rimangono in carica sino all'elezione di
cui al comma 7.
    9.  Fino all'approvazione del nuovo piano di classifica di cui al
comma  3,  i  consorzi  di  bonifica adottano un piano provvisorio di
riparto  della  contribuenza,  nel  rispetto  di  quanto previsto dal
Capo II del Titolo IV.
    10.  Fino  all'approvazione  del  piano  di classifica i soggetti
gestori  del  servizio  idrico integrato che utilizzano corsi d'acqua
naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito
di  acque  reflue  depurate  sono tenuti a corrispondere i contributi
previsti  a  loro  carico  dal piano di riparto provvisorio di cui al
comma 9.