Art. 28.
                        A b r o g a z i o n e
    1.  Sono  abrogate  le  leggi  regionali  25 gennaio  1990, n. 4,
27 dicembre 2001, n. 37 e 25 novembre 1986, n. 44, ferma rimanendo in
via  transitoria l'applicazione di quelle disposizioni che consentano
l'operativita'  dei  consorzi  fino  all'entrata  in vigore dei nuovi
statuti di cui all'Art. 27.