Art. 28. A b r o g a z i o n e 1. Sono abrogate le leggi regionali 25 gennaio 1990, n. 4, 27 dicembre 2001, n. 37 e 25 novembre 1986, n. 44, ferma rimanendo in via transitoria l'applicazione di quelle disposizioni che consentano l'operativita' dei consorzi fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti di cui all'Art. 27.