Art. 29. Norme finanziarie 1. Al finanziamento degli interventi previsti dall'Art. 5, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), i) e, per quanto previsto alla lettera j), limitatamente alla manutenzione straordinaria, si fa fronte con gli stanziamenti allocati nella unita' previsionale di base del bilancio regionale 2004, parte spesa, 07.2.005 denominata «Investimenti in materia di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario» (capitolo 7704). 2. Al finanziamento regionale degli interventi previsti dall'Art. 5, comma 1, lettere c), h), k) e, per quanto previsto alla lettera j) limitatamente alla manutenzione ordinaria, e dall'Art. 10, comma 1 e comma 2, lettera e), si fa fronte con gli stanziamenti allocati nella unita' previsionale di base del bilancio regionale 2004, parte spesa, 07.1.009 denominata «Bonifica ed irrigazione» (cap. 3768). 3. Al finanziamento degli interventi previsti dall'Art. 10, comma 3, si fa fronte con gli stanziamenti allocati nelle unita' previsionale di base del bilancio regionale 2004, parte spesa, 07 febbraio 005 denominata «Investimenti in materia di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario» (capitolo 7706). 4. La quantificazione del finanziamento regionale di cui ai commi 1, 2 e 3 e' determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'Art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilita'. 5. Per l'anno 2004 agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse disponibili allocate nelle rispettive unita' previsionali per il finanziamento della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4 con il bilancio pluriennale 2003-2005, annualita' 2004. 6. La giunta regionale e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 23 dicembre 2004 Il vicepresidente: Liviantoni