Art. 3. Modifica degli ambiti territoriali 1. Gli ambiti territoriali dei comprensori di bonifica di cui all'Art. 2 possono essere modificati con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale. 2. Le proposte della giunta regionale, sono preadottate dalla stessa e trasmesse alle province, ai comuni e alle comunita' montane competenti per territorio, nonche' ai consorzi di bonifica, i quali possono formulare eventuali osservazioni entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse. 3. La giunta regionale, anche sulla base delle osservazioni pervenute ai sensi del comma 2, adotta la proposta di modifica della delimitazione territoriale e la trasmette al consiglio regionale per l'approvazione. 4. La deliberazione di approvazione del consiglio regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La cartografia relativa e' depositata presso la struttura regionale competente, le province e le comunita' montane competenti per territorio, nonche' presso la sede del consorzio interessato. 5. La pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle deliberazioni di cui al presente articolo assolve gli adempimenti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all'Art. 58 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.