Art. 3.
                 Modifica degli ambiti territoriali
    1.  Gli  ambiti  territoriali  dei comprensori di bonifica di cui
all'Art.  2 possono essere modificati con deliberazione del consiglio
regionale, su proposta della giunta regionale.
    2.  Le  proposte  della  giunta regionale, sono preadottate dalla
stessa  e trasmesse alle province, ai comuni e alle comunita' montane
competenti  per  territorio, nonche' ai consorzi di bonifica, i quali
possono  formulare eventuali osservazioni entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento delle proposte stesse.
    3.  La  giunta  regionale,  anche  sulla  base delle osservazioni
pervenute  ai sensi del comma 2, adotta la proposta di modifica della
delimitazione  territoriale e la trasmette al consiglio regionale per
l'approvazione.
    4.  La  deliberazione  di approvazione del consiglio regionale e'
pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione. La cartografia
relativa  e'  depositata presso la struttura regionale competente, le
province  e  le  comunita' montane competenti per territorio, nonche'
presso la sede del consorzio interessato.
    5.  La pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle
deliberazioni  di cui al presente articolo assolve gli adempimenti di
cui  alla  legge  7 agosto  1990,  n.  241  e sostituisce a tutti gli
effetti  la  trascrizione  di  cui  all'Art.  58  del  regio  decreto
13 febbraio 1933, n. 215.