Art. 4. Enti competenti 1. I consorzi di bonifica istituiti ai sensi del regio decreto n. 215/1933 e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano, senza soluzione di continuita', le funzioni in materia di bonifica di cui all'Art. 12, nei comprensori di riferimento. 2. Nei comprensori di bonifica ove non sono istituiti e operanti consorzi di bonifica le funzioni relative, compresa l'emissione dei ruoli per il recupero delle spese inerenti i servizi prestati, sono esercitate dalle comunita' montane. 3. Nel territorio del comune di Perugia le funzioni in materia di bonifica sono esercitate dalla comunita' montana competente sulla parte prevalente del comprensorio «Trasimeno-Medio Tevere-Nestore».