Art. 4.
                           Enti competenti
    1. I consorzi di bonifica istituiti ai sensi del regio decreto n.
215/1933  e  operanti  alla  data di entrata in vigore della presente
legge  esercitano,  senza  soluzione  di  continuita', le funzioni in
materia   di   bonifica  di  cui  all'Art.  12,  nei  comprensori  di
riferimento.
    2.  Nei comprensori di bonifica ove non sono istituiti e operanti
consorzi  di  bonifica le funzioni relative, compresa l'emissione dei
ruoli  per  il recupero delle spese inerenti i servizi prestati, sono
esercitate dalle comunita' montane.
    3. Nel territorio del comune di Perugia le funzioni in materia di
bonifica  sono  esercitate  dalla  comunita' montana competente sulla
parte prevalente del comprensorio «Trasimeno-Medio Tevere-Nestore».