Art. 5.
                       Interventi di bonifica
    1.  Ai  fini  della presente legge sono considerati interventi di
bonifica:
      a) la  sistemazione  e  l'adeguamento  dalla  rete scolante, le
opere  di  raccolta,  le opere di approvvigionamento, utilizzazione e
distribuzione di acqua ad uso irriguo;
      b) le  opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua di
bonifica  e  irrigui,  comprese  le opere idrauliche sulle quali sono
stati eseguiti interventi ai sensi del regio decreto n. 215/1933;
      c) le opere di difesa idrogeologica;
      d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
      e) le  opere  di cui all'Art. 27, comma 1 della legge 5 gennaio
1994, n. 36;
      f) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica
idraulica;
      g) le  infrastrutture  di  supporto  per  la realizzazione e la
gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
      h) le  opere  finalizzate  alla  manutenzione e al riprisitino,
nonche' quelle di protezione dalle calamita' naturali, in conformita'
all'Art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
      i) le   opere   di   completamento,  adeguamento  funzionale  e
normativo,  ammodernamento  degli  impianti e delle reti irrigue e di
scolo;
      j) gli  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di
tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
      k) gli interventi e le opere di riordino fondiario.