Art. 5. Interventi di bonifica 1. Ai fini della presente legge sono considerati interventi di bonifica: a) la sistemazione e l'adeguamento dalla rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua ad uso irriguo; b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica e irrigui, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del regio decreto n. 215/1933; c) le opere di difesa idrogeologica; d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque; e) le opere di cui all'Art. 27, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; f) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica; g) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere; h) le opere finalizzate alla manutenzione e al riprisitino, nonche' quelle di protezione dalle calamita' naturali, in conformita' all'Art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; i) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo; j) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere; k) gli interventi e le opere di riordino fondiario.