Art. 6.
                       Opere a carico pubblico
    1.  Gli interventi di cui all'Art. 5 sono affidati ai consorzi di
bonifica  o alle comunita' montane, ai sensi dell'Art. 4 e dichiarati
di  preminente  interesse  regionale  dal  programma regionale di cui
all'Art.  8  o  con  deliberazione  della  giunta regionale. Le opere
relative sono classificate come pubbliche.
    2.  Gli  oneri  relativi alla progettazione e realizzazione degli
interventi  di  cui all'Art. 5, nonche' alla manutenzione ordinaria e
straordinaria  delle opere e degli impianti demandati alla competenza
dei  consorzi  di  bonifica o delle comunita' montane e dichiarati di
preminente  interesse  regionale  con  il  programma regionale di cui
all'Art.  8,  o  con  deliberazione  della  giunta  regionale, ovvero
dichiarati  di  preminente  interesse nazionale, sono a totale carico
pubblico. Per gli stessi vale quanto previsto all'Art. 9, comma 3.