Art. 6. Opere a carico pubblico 1. Gli interventi di cui all'Art. 5 sono affidati ai consorzi di bonifica o alle comunita' montane, ai sensi dell'Art. 4 e dichiarati di preminente interesse regionale dal programma regionale di cui all'Art. 8 o con deliberazione della giunta regionale. Le opere relative sono classificate come pubbliche. 2. Gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'Art. 5, nonche' alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti demandati alla competenza dei consorzi di bonifica o delle comunita' montane e dichiarati di preminente interesse regionale con il programma regionale di cui all'Art. 8, o con deliberazione della giunta regionale, ovvero dichiarati di preminente interesse nazionale, sono a totale carico pubblico. Per gli stessi vale quanto previsto all'Art. 9, comma 3.