Art. 7.
                     Opere di competenza privata
    1.  Le opere di competenza privata sono quelle indicate come tali
dai piani di bonifica di cui all'Art. 9.
    2. Le opere di cui al comma 1 sono obbligatorie per i proprietari
e le relative spese sono a loro esclusivo carico.
    3.  I  proprietari  possono  affidare  ai  consorzi  di  bonifica
l'esecuzione,  la  manutenzione  e  la gestione delle opere di cui al
comma 1, nonche' delle opere di miglioramento fondiario volontarie.
    4.  In  caso di inadempienza da parte dei privati nell'esecuzione
delle  opere  di  cui al comma 1 la competente struttura della giunta
regionale   la  affida  al  consorzio  di  bonifica  territorialmente
competente,  previa  diffida  agli  interessati, con fissazione di un
congruo  termine  per provvedere. La Regione, tramite il consorzio di
bonifica,  si  rivale  sui  proprietari  inadempienti  per  la  spesa
relativa.
    5.  Le  spese  relative  alle  opere  di  competenza privata sono
ripartite  a  carico  dei  proprietari  degli immobili in rapporto ai
benefici conseguiti come definiti all'Art. 20.