Art. 7. Opere di competenza privata 1. Le opere di competenza privata sono quelle indicate come tali dai piani di bonifica di cui all'Art. 9. 2. Le opere di cui al comma 1 sono obbligatorie per i proprietari e le relative spese sono a loro esclusivo carico. 3. I proprietari possono affidare ai consorzi di bonifica l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle opere di cui al comma 1, nonche' delle opere di miglioramento fondiario volontarie. 4. In caso di inadempienza da parte dei privati nell'esecuzione delle opere di cui al comma 1 la competente struttura della giunta regionale la affida al consorzio di bonifica territorialmente competente, previa diffida agli interessati, con fissazione di un congruo termine per provvedere. La Regione, tramite il consorzio di bonifica, si rivale sui proprietari inadempienti per la spesa relativa. 5. Le spese relative alle opere di competenza privata sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili in rapporto ai benefici conseguiti come definiti all'Art. 20.