Art. 8. Programma regionale per la bonifica 1. La giunta regionale predispone il programma regionale pluriennale per la bonifica, di seguito denominato «programma pluriennale», nel rispetto degli indirizzi programmatici contenuti nel piano regionale di sviluppo e nel documento annuale di programmazione - DAP, nonche' delle indicazioni del piano urbanistico territoriale - PUT, dei piani di bacino e dei piani stilcio di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, dei piani di tutela delle acque e del progetto di gestione degli impianti, di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. 2. Il programma pluriennale ha come finalita' contenere il rischio idraulico, difendere il suolo e le infrastruture produttive, promuovere la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e territorio, conseguire il risparmio idrico in agricoltura e la valorizzazione delle risorse suolo e acqua, assicurare l'organizzazione efficace ed efficiente dei servizi per la difesa del suolo e la valorizzazione della risorsa idrica ai fini prevalentemente agricoli e di miglioramento fondiario. 3. Il programma pluriennale, in particolare: a) stabilisce in via generale gli interventi e le azioni degli enti locali territoriali considerate di preminente interesse regionale, gia' individuate nei piani di bacino e di tutela delle acque e nella programmazione regionale, da affidare ai consorzi di bonifica o alle comunita' montane, ai sensi dell'Art. 4; b) individua, in mancanza dei piani di bacino e dei piani di tutela delle acque, gli indirizzi di programmzione del bacino per ciascun comprensorio di bonifica; c) indica le linee guida degli interventi e delle opere da realizzare attraverso i piani di bonifica. 4. La proposta di programma pluriennale e' preadottata dalla giunta regionale ai fini della partecipazione istituzionale e sociale, come prevista dall'Art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13. 5. Espletati gli adempimenti di cui al comma 4, la giunta regionale propone il programma pluriennale al consiglio regionale per l'approvazione, allegando la documentazione inerente la partecipazione istituzionale e sociale. 6. Il programma pluriennale ha durata decennale e puo' essere soggetto a verifica triennale su richiesta di almeno uno dei soggetti di cui al comma 3, lettera a). Esso continua comunque ad applicarsi fino all'approvazione del progranma successivo.