Art. 8.
                 Programma regionale per la bonifica
    1.   La   giunta  regionale  predispone  il  programma  regionale
pluriennale   per  la  bonifica,  di  seguito  denominato  «programma
pluriennale»,  nel  rispetto  degli indirizzi programmatici contenuti
nel   piano   regionale  di  sviluppo  e  nel  documento  annuale  di
programmazione - DAP, nonche' delle indicazioni del piano urbanistico
territoriale  -  PUT,  dei  piani  di  bacino  e dei piani stilcio di
bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, dei piani di tutela
delle  acque  e  del  progetto  di gestione degli impianti, di cui al
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
    2.  Il  programma  pluriennale  ha  come  finalita'  contenere il
rischio  idraulico, difendere il suolo e le infrastruture produttive,
promuovere  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di opere e
territorio,  conseguire  il  risparmio  idrico  in  agricoltura  e la
valorizzazione    delle    risorse    suolo   e   acqua,   assicurare
l'organizzazione efficace ed efficiente dei servizi per la difesa del
suolo   e   la   valorizzazione   della   risorsa   idrica   ai  fini
prevalentemente agricoli e di miglioramento fondiario.
    3. Il programma pluriennale, in particolare:
      a) stabilisce  in via generale gli interventi e le azioni degli
enti   locali   territoriali   considerate  di  preminente  interesse
regionale,  gia'  individuate  nei  piani di bacino e di tutela delle
acque  e  nella  programmazione regionale, da affidare ai consorzi di
bonifica o alle comunita' montane, ai sensi dell'Art. 4;
      b) individua,  in  mancanza  dei piani di bacino e dei piani di
tutela  delle  acque,  gli  indirizzi di programmzione del bacino per
ciascun comprensorio di bonifica;
      c) indica  le  linee  guida  degli  interventi e delle opere da
realizzare attraverso i piani di bonifica.
    4.  La  proposta  di  programma  pluriennale e' preadottata dalla
giunta   regionale  ai  fini  della  partecipazione  istituzionale  e
sociale,  come prevista dall'Art. 5 della legge regionale 28 febbraio
2000, n. 13.
    5.  Espletati  gli  adempimenti  di  cui  al  comma  4, la giunta
regionale propone il programma pluriennale al consiglio regionale per
l'approvazione,    allegando    la    documentazione    inerente   la
partecipazione istituzionale e sociale.
    6.  Il  programma  pluriennale  ha durata decennale e puo' essere
soggetto a verifica triennale su richiesta di almeno uno dei soggetti
di  cui  al comma 3, lettera a). Esso continua comunque ad applicarsi
fino all'approvazione del progranma successivo.