Art. 9. Piano di bonifica, tutela e valorizzazione 1. Il piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, di seguito denominato «piano di bonifica», individua le singole azioni e gli interventi di bonifica in ciascuno dei comprensori di cui all'Art. 2. 2. Per ciascun intervento il piano di bonifica definisce il progetto di fattibilita' e il costo presunto, specificando la natura pubblica o privata dell'intervento stesso. Esso individua altresi' le opere di competenza privata, ai sensi dell'Art. 7, e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione. 3. Gli interventi pubblici compresi nel piano di bonifica sono considerati e dichiarati di pubblica utilita', urgenti e indifferibili ai fini espropriativi. 4. La proposta di piano di bonifica e' predisposta e deliberata da ciascun consorzio di bonifica, o dalle comunita' montane negli ambiti territoriali nei quali il consorzio non e' costituito, nel rispetto del programma pluriennale di cui all'Art. 8 e del piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP. 5. La proposta di piano di bonifica del comprensorio «Trasimeno-Medio Tevere-Nestore» e' predisposta e deliberata dalla comunita' montana competente nella parte prevalente dell'ambito territoriale. 6. Laddove esistono i consorzi di bonifica, la proposta di piano di bonifica e' trasmessa alle comunita' montane ai comuni ricadenti nel comprensorio ai fini dell'acquisizione del relativo parere, che deve essere reso entro e non oltre, esanta giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente detto termine il parere e' da intendersi come acquisito in senso favorevole. 7. La proposta di piano di bonifica, con gli eventuali pareri delle comunita' montane ai sensi del comma 6, e' trasmesso alla giunta regionale, che provvede alla sua adozione. 8. Il piano di bonifica adottato e' depositato presso la struttura regionale competente in materia di bonifica per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito e' data notizia mediante comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, negli albi dei comuni interessati, delle comunita' montane ricadenti nel comprensorlo e dei consorzi di bonifica, anche con pubblici manifesti da affiggere a cura dei consorzi stessi. Entro lo stesso termine la giunta regionale attiva la partecipazione pubblica sull'atto. Entro trenta giorni dalla scadenza della data dell'ultima pubblicazione, chiunque puo' presentare osservazioni alla giunta regionale, la quale, entro i quarantacinque giorni successivi procede all'esame delle osservazioni, all'approvazione del piano di bonifica e alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 9. I piani di bonifica possono essere aggiornati con le proceduredi cui al presente articolo, anche su richiesta dei consorzi di bonifica interessati.