Art. 9.
             Piano di bonifica, tutela e valorizzazione
    1.  Il piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio,
di  seguito  denominato  «piano  di  bonifica»,  individua le singole
azioni  e  gli  interventi di bonifica in ciascuno dei comprensori di
cui all'Art. 2.
    2.  Per  ciascun  intervento  il  piano  di bonifica definisce il
progetto  di fattibilita' e il costo presunto, specificando la natura
pubblica o privata dell'intervento stesso. Esso individua altresi' le
opere  di  competenza privata, ai sensi dell'Art. 7, e stabilisce gli
indirizzi per la loro esecuzione.
    3.  Gli  interventi  pubblici compresi nel piano di bonifica sono
considerati   e   dichiarati   di   pubblica   utilita',   urgenti  e
indifferibili ai fini espropriativi.
    4.  La  proposta di piano di bonifica e' predisposta e deliberata
da  ciascun  consorzio  di  bonifica, o dalle comunita' montane negli
ambiti  territoriali  nei  quali  il consorzio non e' costituito, nel
rispetto  del  programma  pluriennale  di  cui all'Art. 8 e del piano
territoriale di coordinamento provinciale - PTCP.
    5.   La   proposta   di   piano   di  bonifica  del  comprensorio
«Trasimeno-Medio  Tevere-Nestore»  e'  predisposta e deliberata dalla
comunita'  montana  competente  nella  parte  prevalente  dell'ambito
territoriale.
    6.  Laddove esistono i consorzi di bonifica, la proposta di piano
di  bonifica  e' trasmessa alle comunita' montane ai comuni ricadenti
nel  comprensorio  ai fini dell'acquisizione del relativo parere, che
deve  essere  reso  entro e non oltre, esanta giorni dal ricevimento.
Trascorso  inutilmente  detto termine il parere e' da intendersi come
acquisito in senso favorevole.
    7.  La  proposta  di  piano di bonifica, con gli eventuali pareri
delle  comunita'  montane  ai  sensi  del  comma 6, e' trasmesso alla
giunta regionale, che provvede alla sua adozione.
    8.  Il  piano  di  bonifica  adottato  e'  depositato  presso  la
struttura  regionale  competente  in  materia  di bonifica per trenta
giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne
visione.    Dell'avvenuto   deposito   e'   data   notizia   mediante
comunicazione  nel Bollettino ufficiale della Regione, negli albi dei
comuni   interessati,   delle   comunita'   montane   ricadenti   nel
comprensorlo e dei consorzi di bonifica, anche con pubblici manifesti
da  affiggere  a cura dei consorzi stessi. Entro lo stesso termine la
giunta  regionale  attiva la partecipazione pubblica sull'atto. Entro
trenta  giorni  dalla  scadenza della data dell'ultima pubblicazione,
chiunque  puo'  presentare  osservazioni  alla  giunta  regionale, la
quale,  entro  i  quarantacinque  giorni successivi procede all'esame
delle osservazioni, all'approvazione del piano di bonifica e alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
    9.   I  piani  di  bonifica  possono  essere  aggiornati  con  le
proceduredi cui al presente articolo, anche su richiesta dei consorzi
di bonifica interessati.