Art. 2.
Canoni concessori delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali
    1.  Gli importi dei canoni dovuti per l'utilizzo delle pertinenze
idrauliche  e delle spiagge lacuali, nonche' le eventuali riduzioni o
esenzioni,   sono   determinati,   per   tipologie   di   opere,  con
deliberazione, della giunta regionale.
    2.  Gli  importi  dei  canoni  di  cui  al  comma 1 sono adeguati
automaticamente, con cadenza annuale, sulla base della variazione dei
prezzi accertati dall'ISTAT nell'anno precedente.
    3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 e' riferito all'anno
solare.  L'importo  e'  versato  entro il mese di febbraio di ciascun
anno.
    4.   La   giunta   regionale,   ogni   tre   anni,  procede  alla
rideterminazione,   anche  in  diminuzione,  di  tutte  o  di  alcune
tipologie di canoni di cui al comma 1.