Art. 2. Canoni concessori delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali 1. Gli importi dei canoni dovuti per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, nonche' le eventuali riduzioni o esenzioni, sono determinati, per tipologie di opere, con deliberazione, della giunta regionale. 2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 sono adeguati automaticamente, con cadenza annuale, sulla base della variazione dei prezzi accertati dall'ISTAT nell'anno precedente. 3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 e' riferito all'anno solare. L'importo e' versato entro il mese di febbraio di ciascun anno. 4. La giunta regionale, ogni tre anni, procede alla rideterminazione, anche in diminuzione, di tutte o di alcune tipologie di canoni di cui al comma 1.