Art. 2. Norme di prima applicazione 1. I direttori generali della azienda U.S.L. n. 1 e della azienda USL n. 3 a seguito della rideterminazione di cui all'art 1: a) redigono congiuntamente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un documento attestante la situazione amministrativo-contabile e patrimoniale attinente al territorio di competenza del comune di Gualdo Tadino, la dotazione organica dei servizi ospedalieri e territoriali localizzati nel medesimo territorio comunale alla data del 31 dicembre 2003 e definiscono, inoltre, con le organizzazioni sindacali di categoria le modalita' di assegnazione del personale all'azienda U.S.L. n. 1. Detto documento e' sottoposto all'approvazione della giunta regionale che adotta i conseguenti provvedimenti. In particolare per quanto attiene il trasferimento del patrimonio immobiliare, il provvedimento regionale costituisce titolo per la sua trascrizione, che dovra' avvenire con l'esclusione di ogni onere relativo, imposte e tasse, ai sensi dell'Art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; b) provvedono ad integrare e modificare i documenti programmatori e di organizzazione adottati relativi alle rispettive aziende, adeguandoli alle disposizioni dell'Art. 1; c) regolano convenzionalmente l'erogazione di servizi o prestazioni da parte dell'azienda U.S.L. n. 3, afferenti il territorio del comune di Gualdo Tadino, al fine di garantire la continuita' e la qualita' dei servizi della azienda U.S.L. n. 3 e dell'azienda U.S.L. n. 1. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le quote di finanziamento del fondo sanitario regionale riferite alla popolazione del comune di Gualdo Tadino sono trasferite dall'azienda U.S.L. n. 3 all'azienda U.S.L. n. 1.