Art. 2.
                     Norme di prima applicazione
    1. I direttori generali della azienda U.S.L. n. 1 e della azienda
USL n. 3 a seguito della rideterminazione di cui all'art 1:
      a) redigono  congiuntamente,  entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, un documento attestante la situazione
amministrativo-contabile  e  patrimoniale  attinente al territorio di
competenza  del  comune  di  Gualdo Tadino, la dotazione organica dei
servizi   ospedalieri   e   territoriali   localizzati  nel  medesimo
territorio  comunale  alla  data  del 31 dicembre 2003 e definiscono,
inoltre, con le organizzazioni sindacali di categoria le modalita' di
assegnazione  del  personale all'azienda U.S.L. n. 1. Detto documento
e'  sottoposto  all'approvazione  della giunta regionale che adotta i
conseguenti  provvedimenti.  In  particolare  per  quanto  attiene il
trasferimento  del patrimonio immobiliare, il provvedimento regionale
costituisce  titolo  per la sua trascrizione, che dovra' avvenire con
l'esclusione  di  ogni  onere  relativo,  imposte  e  tasse, ai sensi
dell'Art.  5,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni;
      b) provvedono   ad   integrare   e   modificare   i   documenti
programmatori  e  di organizzazione adottati relativi alle rispettive
aziende, adeguandoli alle disposizioni dell'Art. 1;
      c) regolano   convenzionalmente   l'erogazione   di  servizi  o
prestazioni   da   parte  dell'azienda  U.S.L.  n.  3,  afferenti  il
territorio  del  comune  di  Gualdo  Tadino,  al fine di garantire la
continuita'  e  la  qualita'  dei servizi della azienda U.S.L. n. 3 e
dell'azienda U.S.L. n. 1.
    2.  A decorrere dal 1° gennaio 2005 le quote di finanziamento del
fondo  sanitario  regionale  riferite  alla popolazione del comune di
Gualdo  Tadino  sono  trasferite dall'azienda U.S.L. n. 3 all'azienda
U.S.L. n. 1.