Art. 10.
     Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati
    1.   La   Regione,  in  attuazione  delle  proprie  politiche  di
solidarieta'  sociale,  promuove  la  costituzione  della  Fondazione
regionale  per  il sostegno alle vittime dei reati con altri soggetti
pubblici o privati.