Art. 11. Norma transitoria 1. In fase di prima applicazione, la giunta regionale stabilisce criteri e priorita' per la concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 8 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. In sede di prima applicazione la consulta di cui all'Art. 3 e' costituita entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.