Art. 2.
 Mancata richiesta di referendum e mancata impugnazione governativa
    1.   Il   presidente   della   giunta   regionale   procede  alla
promulgazione  della  legge  approvativa dello statuto o modificativa
dello  stesso  qualora,  scaduti tre mesi dalla data di pubblicazione
della  deliberazione  statutaria  disposta  ai sensi dell'Art. 1, non
risulti   presentata  alcuna  richiesta  di  referendum  ne'  risulti
pendente   giudizio  di  legittimita'  costituzionale,  promosso  dal
Governo  della  Repubblica  ai  sensi  dell'Art.  123,  comma 2 della
Costituzione.