Art. 4.
                    Contenuti della parte seconda
    1. Nella parte seconda sono pubblicati:
      a) le deliberazioni del consiglio regionale;
      b) le deliberazioni della giunta regionale;
      c) le  deliberazioni  dell'ufficio  di presidenza del consiglio
regionale;
      d) i decreti del presidente della giunta regionale;
      e) i decreti dei direttori generali e dei dirigenti regionali;
      f) i   comunicati  ufficiali  degli  organi  regionali  qualora
interessino la generalita' dei cittadini;
      g) le  circolari  relative  all'applicazione  di  leggi  o atti
amministrativi regionali;
      h) gli  atti  degli  enti  locali e di enti pubblici o di altri
enti   ed  organi  la  cui  pubblicazione  e'  prevista  in  leggi  o
regolamenti dello Stato o della Regione.
    2.  Gli  atti  di cui al comma 1 lettere b), c), d), e) e h) sono
pubblicati   sulla   base   di   espressa  previsione  legislativa  o
regolamentare  o,  in  casi  particolari, quando sussista una fondata
esigenza di pubblica conoscenza dell'atto.
    3.  La pubblicazione avviene, di norma, per estratto o per sunto,
salvo  il  caso  in  cui  le  specifiche  norme  che  ne prevedono la
pubblicazione  stabiliscano  diversamente; il sunto o l'estratto sono
redatti a cura del soggetto che richiede la pubblicazione.