Art. 4. Contenuti della parte seconda 1. Nella parte seconda sono pubblicati: a) le deliberazioni del consiglio regionale; b) le deliberazioni della giunta regionale; c) le deliberazioni dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale; d) i decreti del presidente della giunta regionale; e) i decreti dei direttori generali e dei dirigenti regionali; f) i comunicati ufficiali degli organi regionali qualora interessino la generalita' dei cittadini; g) le circolari relative all'applicazione di leggi o atti amministrativi regionali; h) gli atti degli enti locali e di enti pubblici o di altri enti ed organi la cui pubblicazione e' prevista in leggi o regolamenti dello Stato o della Regione. 2. Gli atti di cui al comma 1 lettere b), c), d), e) e h) sono pubblicati sulla base di espressa previsione legislativa o regolamentare o, in casi particolari, quando sussista una fondata esigenza di pubblica conoscenza dell'atto. 3. La pubblicazione avviene, di norma, per estratto o per sunto, salvo il caso in cui le specifiche norme che ne prevedono la pubblicazione stabiliscano diversamente; il sunto o l'estratto sono redatti a cura del soggetto che richiede la pubblicazione.