Art. 2. Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 8 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 8 «Termini per la presentazione delle denunce dei prezzi per gli stabilimenti balneari e proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive)» sono inseriti i seguenti commi: «1-bis. Qualora esigenze eccezionali lo rendano necessario, la giunta regionale puo' autorizzare integrazioni alle comunicazioni di cui al comma 1 relativamente alle determinazioni delle tariffe. 1-ter. Per gli anni successivi al 2004, la giunta regionale puo' modificare, con proprio provvedimento, il termine di cui al comma 1.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 24 dicembre 2004 BIASOTTI