Art. 2.
         Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 8
    1.  Dopo  il  comma  1 dell'Art. 1 della legge regionale 12 marzo
2003, n. 8 «Termini per la presentazione delle denunce dei prezzi per
gli  stabilimenti  balneari  e proroga del periodo di classificazione
degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n.
11  (norme  per  la  classificazione  delle  aziende ricettive)» sono
inseriti i seguenti commi:
    «1-bis.  Qualora  esigenze  eccezionali lo rendano necessario, la
giunta  regionale puo' autorizzare integrazioni alle comunicazioni di
cui al comma 1 relativamente alle determinazioni delle tariffe.
    1-ter.  Per gli anni successivi al 2004, la giunta regionale puo'
modificare,   con   proprio  provvedimento,  il  termine  di  cui  al
comma 1.».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 24 dicembre 2004
                              BIASOTTI