Art. 3. 1. Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza al ramo dell'Amministrazione regionale competente, corredandola con i seguenti documenti e certificati: a) attestazione di iscrizione alla S.O.A. ovvero, nei casi previsti dall'Art. 2, lettera a), certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, anigianato ed agricoltura, contenente l'indicazione dell'attivita' specifica dell'impresa e, nei casi previsti dall'Art. 2, lettera b), certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative; nei casi previsti dall'Art. 2, lettera c), certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante, attestante che l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di iscrizione all'albo non sia inferiore all'importo di Euro 150.000 ridotti del 50%; b) dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'Art. 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito con l'Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412. 2. L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'Amministrazione regionale emana il provvedimento di iscrizione all'albo entro il 31 dicembre di ogni anno. 3. Ai sensi dell'Art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni puo' essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione regionale di verificare la veridicita' ed autenticita' della documentazione prodotta, a termine dell'Art. 41 dello stesso decreto.