Art. 11. Acque di confine 1. Nei corpi idrici della Toscana di confine interregionale, in caso di contrasto fra disposizioni in materia di pesca, si applica la disciplina piu' restrittiva relativamente alle misure minime, al numero dei capi, alle specie consentite, ai tempi e ai modi di pesca. 2. Sono di confine: a) i corpi idrici ove la delimitazione sia longitudinale; b) i corpi idrici ove la delimitazione sia perpendicolare al corpo idrico. 3. La Regione adotta iniziative per la diffusione delle informazioni relative alle acque di confine.