Art. 11.
                          Acque di confine
    1.  Nei  corpi idrici della Toscana di confine interregionale, in
caso di contrasto fra disposizioni in materia di pesca, si applica la
disciplina  piu'  restrittiva  relativamente  alle  misure minime, al
numero dei capi, alle specie consentite, ai tempi e ai modi di pesca.
    2. Sono di confine:
      a) i corpi idrici ove la delimitazione sia longitudinale;
      b) i  corpi  idrici  ove la delimitazione sia perpendicolare al
corpo idrico.
    3.   La   Regione  adotta  iniziative  per  la  diffusione  delle
informazioni relative alle acque di confine.