Art. 13.
                             R e t o n i
    1.  Sono  denominati  retoni  le  bilance  con  lato  della  rete
superiore a 5 metri.
    2.  Le  province  provvedono alla rilevazione dei retoni presenti
sul territorio di competenza.
    3.  Le province, sulla base delle rilevazioni, e tenuto conto dei
valori  storici  e  paesaggistici,  nonche'  delle tradizioni e delle
consuetudini,  indicano  i  corpi  idrici  sui quali i retoni possono
essere installati.
    4. Le province determinano le modalita' di esercizio dei retoni e
le loro misure.
    5.  Le  province  possono  stipulare convenzioni che prevedano la
possibilita'   di   accesso   ai  retoni  per  fini  didattici  e  di
osservazione,  per  visite  guidate e per quant'altro possa risultare
utile  alla  diffusione  della  cultura  dell'acqua e alla conoscenza
della fauna ittica.
    6.  Le convenzioni possono prevedere, anche in collaborazione con
istituti  tecnici  e  scientifici,  forme di monitoraggio della fauna
ittica.
    7.   E'   vietata   l'installazione   di  nuovi  retoni  fino  al
completamento delle operazioni di cui ai commi 2 e 3.