Art. 13. R e t o n i 1. Sono denominati retoni le bilance con lato della rete superiore a 5 metri. 2. Le province provvedono alla rilevazione dei retoni presenti sul territorio di competenza. 3. Le province, sulla base delle rilevazioni, e tenuto conto dei valori storici e paesaggistici, nonche' delle tradizioni e delle consuetudini, indicano i corpi idrici sui quali i retoni possono essere installati. 4. Le province determinano le modalita' di esercizio dei retoni e le loro misure. 5. Le province possono stipulare convenzioni che prevedano la possibilita' di accesso ai retoni per fini didattici e di osservazione, per visite guidate e per quant'altro possa risultare utile alla diffusione della cultura dell'acqua e alla conoscenza della fauna ittica. 6. Le convenzioni possono prevedere, anche in collaborazione con istituti tecnici e scientifici, forme di monitoraggio della fauna ittica. 7. E' vietata l'installazione di nuovi retoni fino al completamento delle operazioni di cui ai commi 2 e 3.