Art. 14.
     Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna
    1.  L'immissione  nelle  acque  interne  della  Regione di specie
ittiche  alloctone e' vietata. Le province possono consentire deroghe
al divieto.
    2.   Le   province,   in   caso   di  interventi  che  comportino
l'interruzione o l'asciutta, anche parziale, del corpo idrico, con il
rilascio  dell'autorizzazione prescrivono obblighi ittiogenici per la
ricostituzione della popolazione ittica.
    3.  Obblighi  ittiogenici per la ricostituzione della popolazione
ittica  sono previsti anche nel caso di opere che comunque comportino
la limitazione delle condizioni biogeniche del corpo idrico.
    4.  I  progetti  delle  opere pubbliche regionali, delle opere di
interesse pubblico e delle opere private che comportino l'occupazione
totale  o  parziale  del  letto  dei  fiumi  o  torrenti prevedono la
costruzione di strutture idonee a consentire la risalita ed il libero
spostamento  delle  specie  ittiche; nel caso in cui la realizzazione
delle  strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti
interessati  corrispondono  annualmente alla provincia competente per
territorio una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso
d'acqua.