Art. 14. Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna 1. L'immissione nelle acque interne della Regione di specie ittiche alloctone e' vietata. Le province possono consentire deroghe al divieto. 2. Le province, in caso di interventi che comportino l'interruzione o l'asciutta, anche parziale, del corpo idrico, con il rilascio dell'autorizzazione prescrivono obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica. 3. Obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica sono previsti anche nel caso di opere che comunque comportino la limitazione delle condizioni biogeniche del corpo idrico. 4. I progetti delle opere pubbliche regionali, delle opere di interesse pubblico e delle opere private che comportino l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti prevedono la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche; nel caso in cui la realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti interessati corrispondono annualmente alla provincia competente per territorio una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua.