Art. 16.
                         Pesca professionale
    1.  L'esercizio della pesca professionale e' consentito nei corpi
idrici  individuati  a  tal  fine  dalle  province,  in  un quadro di
sostenibilita' nei confronti della risorsa.
    2.   La   pesca   professionale   puo'  essere  esercitata  dagli
imprenditori  ittici di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
226  (Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura,  a  norma dell'Art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57),  in  possesso della licenza di cui all'Art. 15, comma 1, lettera
a),  che  abbiano  provveduto al pagamento della tassa di concessione
regionale di cui all'Art. 15, comma 2, lettera a).
    3.  La  licenza  per  la  pesca professionale e' rilasciata dalla
provincia di residenza del richiedente, a seguito della dimostrazione
di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.
    4.   Le  province  iscrivono  i  titolari  di  licenza  di  pesca
professionale  in  un  elenco  che viene aggiornato di norma ogni tre
anni,   sentiti  i  pescatori  iscritti,  e  tenuto  conto  dei  dati
semestrali di cui al comma 6.
    5.   Le   province   possono  limitare  l'esercizio  della  pesca
professionale,  riconoscendo comunque la priorita' dei residenti che,
singoli  o  associati,  traggano la maggior parte del proprio reddito
dall'attivita' di pesca.
    6.  I  pescatori  professionali  forniscono  alle  province  dati
semestrali  sui  prelievi  effettuati.  In  caso  di  omissione della
fornitura   dei  dati  semestrali,  le  province,  previa  diffida  a
provvedere,  possono  sospendere la licenza di pesca professionale ai
soggetti responsabili.
    7. Salvo diversa disposizione delle province, nei corpi idrici in
cui e' ammessa la pesca professionale e' consentita altresi' la pesca
dilettantistica, nel rispetto delle previsioni della presente legge.