Art. 16. Pesca professionale 1. L'esercizio della pesca professionale e' consentito nei corpi idrici individuati a tal fine dalle province, in un quadro di sostenibilita' nei confronti della risorsa. 2. La pesca professionale puo' essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'Art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), in possesso della licenza di cui all'Art. 15, comma 1, lettera a), che abbiano provveduto al pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'Art. 15, comma 2, lettera a). 3. La licenza per la pesca professionale e' rilasciata dalla provincia di residenza del richiedente, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca. 4. Le province iscrivono i titolari di licenza di pesca professionale in un elenco che viene aggiornato di norma ogni tre anni, sentiti i pescatori iscritti, e tenuto conto dei dati semestrali di cui al comma 6. 5. Le province possono limitare l'esercizio della pesca professionale, riconoscendo comunque la priorita' dei residenti che, singoli o associati, traggano la maggior parte del proprio reddito dall'attivita' di pesca. 6. I pescatori professionali forniscono alle province dati semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali, le province, previa diffida a provvedere, possono sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti responsabili. 7. Salvo diversa disposizione delle province, nei corpi idrici in cui e' ammessa la pesca professionale e' consentita altresi' la pesca dilettantistica, nel rispetto delle previsioni della presente legge.