Art. 19.
                           S a n z i o n i
    1.  Chi  esercita  la  pesca  senza  essere  munito di licenza e'
soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 80,00 a Euro 480,00.
    2.  Chi,  pur  essendone  munito,  non  e' in grado di esibire la
licenza,  e'  soggetto  alla  sanzione  di Euro 30,00, purche', entro
dieci  giorni  dalla  contestazione,  ne  dimostri  il  possesso alla
provincia sul cui territorio e' avvenuta l'infrazione.
    3.  Chi  cagiona  danno  alla  fauna  ittica  attraverso scarichi
inquinanti,  o  uso  di  sostanze  nocive,  e' soggetto alla sanzione
amministrativa  da  Euro  300,00  a  Euro 900,00. I responsabili sono
inoltre   tenuti   a   risarcire   alla  provincia  i  costi  per  la
ricostituzione  del  patrimonio  ittiofaunistico  e  per  l'eventuale
ripristino del corpo idrico.
    4.  Chi  introduce  nei  corpi  idrici della Regione fauna ittica
estranea  a  quella autoctona, senza la prescritta autorizzazione, e'
soggetto  alla sanzione amministrativa da Euro 80,00 a Euro 480,00, e
a un'ulteriore sanzione da Euro 10,00 a Euro 20,00 per ciascun capo.
    5.  La  violazione  dei  divieti  di  cui  all'Art.  18  comporta
l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  da Euro 80,00 a Euro
480,00.
    6.  La  violazione  delle disposizioni di cui all'Art. 21 comma 1
lettera  b)  comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da
Euro 30,00 a Euro 180,00.
    7.  La  violazione delle disposizioni di cui all'Art. 21 comma 1,
lettera  c)  comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da
Euro 10,00 a Euro 20,00 per ogni capo.
    8.  La  violazione delle disposizioni di cui all'Art. 21 comma 1,
lettera  a)  comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da
Euro 80,00  a  Euro  480,00 in caso di uso di mezzi vietati su specie
vietate, o di misura vietata, la sanzione e' raddoppiata.
    9.  La  violazione  delle disposizioni di cui all'Art. 21 comma 1
lettera  h), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da
Euro 30,00 a Euro 180,00.
    10.  Le  sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono
raddoppiate nel caso in cui le infrazioni siano state commesse da uno
dei soggetti di cui all'Art. 20.
    11.  Per  l'accertamento e la contestazione delle violazioni alla
presente  legge  si applicano le disposizioni della legge 24 novembre
1981,  n.  689  (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale
28 dicembre   2000,  n.  81  (Disposizioni  in  materia  di  sanzioni
amministrative).
    12.  Competente  all'applicazione  delle sanzioni e' la provincia
nel cui territorio e' accertata l'infrazione.