Art. 2. Acque interne 1. Sono soggette alla disciplina della presente legge le acque pubbliche interne di interesse per la pesca. 2. Ai fini della presente legge sono considerate acque interne quelle a monte della congiungente i punti piu' foranei degli sbocchi a mare di corpi idrici, naturali o artificiali, individuata traguardando dal punto piu' foraneo di una sponda il punto piu' foraneo dell'altra. 3. Le acque interne di interesse per la pesca sono individuate in un elenco tenuto dalla giunta regionale. 4. Le province, in accordo con l'autorita' competente in materia di demanio marittimo, possono collocare segnali al fine di delimitare le acque interne. 5. I comuni adottano provvedimenti al fine di consentire a tutti i cittadini l'accesso ai corpi idrici idonei alla pesca e la fruizione delle sponde, anche tenendo conto delle servitu' esistenti.