Art. 2.
                            Acque interne
    1.  Sono  soggette  alla disciplina della presente legge le acque
pubbliche interne di interesse per la pesca.
    2.  Ai  fini  della presente legge sono considerate acque interne
quelle  a monte della congiungente i punti piu' foranei degli sbocchi
a   mare   di  corpi  idrici,  naturali  o  artificiali,  individuata
traguardando  dal  punto  piu'  foraneo  di  una sponda il punto piu'
foraneo dell'altra.
    3. Le acque interne di interesse per la pesca sono individuate in
un elenco tenuto dalla giunta regionale.
    4.  Le province, in accordo con l'autorita' competente in materia
di demanio marittimo, possono collocare segnali al fine di delimitare
le acque interne.
    5.  I comuni adottano provvedimenti al fine di consentire a tutti
i  cittadini  l'accesso  ai  corpi  idrici  idonei  alla  pesca  e la
fruizione delle sponde, anche tenendo conto delle servitu' esistenti.