Art. 20. Vigilanza e sanzioni 1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti dipendenti dagli enti locali o di parchi nazionali e regionali, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni di pescatori, venatorie o ambientaliste, ed altri ai quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata. 2. Nell'esercizio della vigilanza i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere l'esibizione della licenza e del pescato alle persone trovate in esercizio di pesca.