Art. 20.
                        Vigilanza e sanzioni
    1.  Sono  incaricati  di  far  osservare  le  disposizioni  della
presente  legge  gli  agenti dipendenti dagli enti locali o di parchi
nazionali   e   regionali,   gli   ufficiali  ed  agenti  di  polizia
giudiziaria,  le  guardie volontarie delle associazioni di pescatori,
venatorie  o  ambientaliste,  ed  altri  ai  quali  sia attribuita la
qualifica di guardia giurata.
    2.  Nell'esercizio  della  vigilanza i soggetti di cui al comma 1
possono  chiedere  l'esibizione  della  licenza  e  del  pescato alle
persone trovate in esercizio di pesca.