Art. 23. Clausola valutativa 1. A partire dal secondo anno dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge, la giunta regionale rende periodicamente conto al consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di conservazione, incremento e riequilibrio della fauna ittica in relazione alle attivita' di pesca dilettantistica e professionale nelle acque interne. 2. A tal fine la giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente, entro il primo semestre di ciascun anno, una relazione comprendente i seguenti elementi: a) le finalita' e gli stati di realizzazione dei progetti regionali e provinciali, finanziati annualmente dalla giunta, e le criticita' emerse nel corso della loro attuazione, con particolare riferimento alle iniziative a favore della fauna ittica e dell'ambiente; b) il numero, suddiviso per tipologia, delle licenze di pesca dilettantistica esistenti; c) le forme di collaborazione e le convenzioni attivate dalle province con soggetti terzi, e in particolare con le associazioni di pescatori, cosi' come previsto dall'Art. 5, comma 3; d) il numero e l'ammontare delle sanzioni comminate ogni anno, distribuite per tipologia di violazione e per localizzazione territoriale. 3. Al termine di ciascun triennio la giunta regionale, entro sei mesi, trasmette altresi' alla commissione consiliare competente una relazione comprendente i seguenti elementi: a) l'andamento evolutivo della fauna ittica, in particolare delle specie a rischio; b) il numero delle licenze di pesca professionale rilasciate, suddiviso per provincia. 4. La commissione consiliare competente, utilizzando gli istituti previsti dalla disciplina vigente, acquisisce le valutazioni degli esperti e delle associazioni rappresentative dei pescatori e degli ambientalisti relative all'efficacia degli interventi attuati e ai risultati ottenuti. 5. Le relazioni sono rese pubbliche insieme agli eventuali documenti del consiglio regionale che ne concludono l'esame.