Art. 23.
                         Clausola valutativa
    1.  A  partire  dal secondo anno dalla data di applicazione delle
disposizioni   della   presente  legge,  la  giunta  regionale  rende
periodicamente  conto  al  consiglio  regionale sull'attuazione della
legge  e  sui risultati da essa ottenuti in termini di conservazione,
incremento  e  riequilibrio  della  fauna  ittica  in  relazione alle
attivita'  di  pesca  dilettantistica  e  professionale  nelle  acque
interne.
    2.  A  tal  fine  la  giunta  regionale presenta alla commissione
consiliare  competente,  entro il primo semestre di ciascun anno, una
relazione comprendente i seguenti elementi:
      a) le  finalita'  e  gli  stati  di  realizzazione dei progetti
regionali  e  provinciali,  finanziati annualmente dalla giunta, e le
criticita'  emerse  nel  corso della loro attuazione, con particolare
riferimento   alle   iniziative   a   favore  della  fauna  ittica  e
dell'ambiente;
      b) il  numero,  suddiviso per tipologia, delle licenze di pesca
dilettantistica esistenti;
      c) le  forme  di collaborazione e le convenzioni attivate dalle
province  con soggetti terzi, e in particolare con le associazioni di
pescatori, cosi' come previsto dall'Art. 5, comma 3;
      d) il  numero e l'ammontare delle sanzioni comminate ogni anno,
distribuite   per   tipologia  di  violazione  e  per  localizzazione
territoriale.
    3.  Al termine di ciascun triennio la giunta regionale, entro sei
mesi,  trasmette  altresi' alla commissione consiliare competente una
relazione comprendente i seguenti elementi:
      a) l'andamento  evolutivo  della  fauna  ittica, in particolare
delle specie a rischio;
      b) il  numero  delle licenze di pesca professionale rilasciate,
suddiviso per provincia.
    4. La commissione consiliare competente, utilizzando gli istituti
previsti  dalla  disciplina  vigente, acquisisce le valutazioni degli
esperti  e  delle  associazioni rappresentative dei pescatori e degli
ambientalisti  relative  all'efficacia  degli interventi attuati e ai
risultati ottenuti.
    5.  Le  relazioni  sono  rese  pubbliche  insieme  agli eventuali
documenti del consiglio regionale che ne concludono l'esame.