Art. 26.
                          Norma finanziaria
    1.  Le  entrate  derivanti  dalle  tasse  di  concessione  di cui
all'Art.  15,  comma  2  sono introitate nella unita' previsionale di
base (U.P.B.) 111 «Imposte e tasse» del bilancio regionale.
    2.   Gli   oneri  derivanti  dalla  presente  legge,  stimati  in
complessivi  1.550.000,00  euro  per  l'anno  2005, trovano copertura
nell'ambito delle risorse allocate alla U.P.B. 553 «Interventi per la
pesca,  la  tutela ittiofaunistica e l'itticoltura - Spese correnti»,
rese disponibili dall'abrogazione della legge regionale n. 25/1984.
    3.  Per  gli  esercizi  successivi  le  risorse  sono annualmente
stabilite con legge di bilancio.