Art. 26. Norma finanziaria 1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione di cui all'Art. 15, comma 2 sono introitate nella unita' previsionale di base (U.P.B.) 111 «Imposte e tasse» del bilancio regionale. 2. Gli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in complessivi 1.550.000,00 euro per l'anno 2005, trovano copertura nell'ambito delle risorse allocate alla U.P.B. 553 «Interventi per la pesca, la tutela ittiofaunistica e l'itticoltura - Spese correnti», rese disponibili dall'abrogazione della legge regionale n. 25/1984. 3. Per gli esercizi successivi le risorse sono annualmente stabilite con legge di bilancio.