Art. 27. Entrata in vigore 1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'Art. 21. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 3 gennaio 2005 PASSALEVA La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2004, designato con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.