Art. 27.
                          Entrata in vigore
    1.  Le  disposizioni della presente legge si applicano dalla data
di  entrata  in  vigore del regolamento di attuazione di cui all'Art.
21.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 3 gennaio 2005
                              PASSALEVA

La  presente  legge  e' stata approvata dal consiglio regionale nella
seduta  del 22 dicembre 2004, designato con il decreto del Presidente
della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.