Art. 4.
                      Consulta ittica regionale
    1.  Il presidente della giunta regionale, entro centoventi giorni
dall'entrata  in  vigore della presente legge, istituisce la consulta
ittica regionale, organo consultivo della giunta regionale.
    2.   La  consulta  e'  presieduta  dal  presidente  della  giunta
regionale  o  suo  delegato. Di essa fanno parte rappresentanti delle
associazioni   dei   pescatori   dilettanti   e   delle  associazioni
ambientaliste   riconosciute   dalla  Regione,  rappresentanti  delle
associazioni  dei  pescatori professionali ed esperti designati dalle
universita' della Toscana.
    3. La consulta resta in carica per la durata della legislatura.
    4. La consulta formula proposte ed esprime pareri in ordine:
      a) ai  regolamenti  ed  alle  direttive  regionali  in  materia
ittiofaunistica;
      b) alle iniziative di programmazione ittiofaunistica regionale;
      c) alle  attivita'  di  cui  all'Art. 3 nonche' sugli argomenti
proposti dal presidente.