Art. 4. Consulta ittica regionale 1. Il presidente della giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la consulta ittica regionale, organo consultivo della giunta regionale. 2. La consulta e' presieduta dal presidente della giunta regionale o suo delegato. Di essa fanno parte rappresentanti delle associazioni dei pescatori dilettanti e delle associazioni ambientaliste riconosciute dalla Regione, rappresentanti delle associazioni dei pescatori professionali ed esperti designati dalle universita' della Toscana. 3. La consulta resta in carica per la durata della legislatura. 4. La consulta formula proposte ed esprime pareri in ordine: a) ai regolamenti ed alle direttive regionali in materia ittiofaunistica; b) alle iniziative di programmazione ittiofaunistica regionale; c) alle attivita' di cui all'Art. 3 nonche' sugli argomenti proposti dal presidente.