Art. 6.
                     Diritti esclusivi di pesca
    1.  Le  province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi
di pesca esistenti.
    2.   I   titolari   di   diritti  esclusivi  di  pesca  ne  danno
comunicazione  alla  province  entro  sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, esibendo la relativa documentazione probatoria.
    3.  Le  province  possono  disporre  l'espropriazione dei diritti
esclusivi  di  pesca  secondo  le  vigenti disposizioni in materia di
espropriazione per pubblica utilita'.
    4.  I  titolari  dei  diritti  esclusivi  di  pesca  elaborano un
programma annuale di utilizzazione delle risorse ittiche.
    5.  Il  programma  di cui al comma 4 e' comunicato alla provincia
competente  per  territorio  entro  il  31 agosto  di ogni anno, e si
intende approvato in caso di mancato diniego entro il 31 ottobre.
    6.  I  diritti  esclusivi  di pesca esercitati in virtu' di leggi
statali  in  atto alla data di entrata in vigore della presente legge
permangono fino alla loro scadenza.
    7. Costituisce causa di decadenza dei diritti esclusivi di pesca:
      a) la mancata comunicazione alla provincia della documentazione
di cui al comma 2 o del programma annuale di cui al comma 4;
      b) l'uso non conforme alle finalita' della presente legge;
      c) il mancato esercizio per oltre cinque anni.