Art. 10. Diario della regolarita' 1. I soggetti esercenti sono tenuti a redigere e a rendere visibile presso la sede legale, o altra sede indicata, il diario della regolarita' del servizio, dal quale risultino con chiarezza le seguenti informazioni: a) produzione giornaliera del servizio; b) produzione progressiva del servizio aggiornata al giorno precedente; c) motivazione degli scostamenti della produzione programmata. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono descritte con i codici utilizzati per le comunicazioni all'osservatorio regionale.