Art. 10.
                      Diario della regolarita'

    1.  I  soggetti  esercenti  sono  tenuti  a  redigere e a rendere
visibile  presso  la  sede  legale,  o altra sede indicata, il diario
della  regolarita' del servizio, dal quale risultino con chiarezza le
seguenti informazioni:
      a) produzione giornaliera del servizio;
      b) produzione  progressiva  del  servizio  aggiornata al giorno
precedente;
      c) motivazione degli scostamenti della produzione programmata.
    2.  Le informazioni di cui al comma 1 sono descritte con i codici
utilizzati per le comunicazioni all'osservatorio regionale.