Art. 11. Diario di bordo 1. I soggetti esercenti sono tenuti a redigere per ogni treno o corsa sostitutiva prevista in orario, il diario di bordo, composto da documentazione dalla quale risultino con chiarezza le seguenti informazioni: a) orari effettivi di partenza/arrivo ad ogni fermata con le motivazioni dello scostamento dell'orario programmato; b) lo stato di pulizia delle carrozze; c) la composizione del treno o corsa sostitutiva con le motivazioni degli scostamenti dalla composizione programmata; d) i posti offerti ed utilizzati. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono descritte con i codici utilizzati per le comunicazioni all'osservatorio regionale.