Art. 11.
                           Diario di bordo

    1.  I  soggetti esercenti sono tenuti a redigere per ogni treno o
corsa sostitutiva prevista in orario, il diario di bordo, composto da
documentazione  dalla  quale  risultino  con  chiarezza  le  seguenti
informazioni:
      a) orari  effettivi  di  partenza/arrivo ad ogni fermata con le
motivazioni dello scostamento dell'orario programmato;
      b) lo stato di pulizia delle carrozze;
      c) la  composizione  del  treno  o  corsa  sostitutiva  con  le
motivazioni degli scostamenti dalla composizione programmata;
      d) i posti offerti ed utilizzati.
    2.  Le informazioni di cui al comma 1 sono descritte con i codici
utilizzati per le comunicazioni all'osservatorio regionale.