Art. 12.
                    Igiene dei locali e dei mezzi

    1.  I  soggetti gestori sono tenuti a garantire il rispetto delle
condizioni igieniche prescritte dal presente articolo.
    2. I mezzi e i locali adibiti al servizio devono essere mantenuti
in  adeguate  condizioni igieniche mediante gli interventi di pulizia
ordinaria  giornaliera  previsti  nel  programma  delle pulizie. Tale
programma e' trasmesso alla Regione Toscana entro trenta giorni dalla
data della sua adozione.
    3.  La data e la tipologia dell'ultima operazione di pulizia deve
essere esposta su ogni carrozza o vettura.
    4.  La  pulizia  straordinaria,  dei  locali aziendali ove accede
l'utenza  deve  essere  effettuata  con  periodicita' non superiore a
trenta  giorni.  La data dell'ultima pulizia straordinaria effettuata
e' esposta nei locali.