Art. 12. Igiene dei locali e dei mezzi 1. I soggetti gestori sono tenuti a garantire il rispetto delle condizioni igieniche prescritte dal presente articolo. 2. I mezzi e i locali adibiti al servizio devono essere mantenuti in adeguate condizioni igieniche mediante gli interventi di pulizia ordinaria giornaliera previsti nel programma delle pulizie. Tale programma e' trasmesso alla Regione Toscana entro trenta giorni dalla data della sua adozione. 3. La data e la tipologia dell'ultima operazione di pulizia deve essere esposta su ogni carrozza o vettura. 4. La pulizia straordinaria, dei locali aziendali ove accede l'utenza deve essere effettuata con periodicita' non superiore a trenta giorni. La data dell'ultima pulizia straordinaria effettuata e' esposta nei locali.