Art. 13. Vendita dei titoli di viaggio 1. I biglietti sono posti in vendita secondo quanto stabilito contrattualmente e nel rispetto del sistema tariffario vigente. 2. La vendita a bordo dei titoli di viaggio e' garantita, con l'eventuale maggiorazione del prezzo dei biglietti venduti a terra per i collegamenti richiesti, nel limite massimo di Euro 5,00. Al possessore del biglietto di seconda classe che acquista in treno il cambio del biglietto per il servizio di prima classe potra' essere applicata, una eventuale maggiorazione di Euro 3,00, oltre alla differenza del costo del biglietto. 3. Le emettitrici e le obliteratrici dei titoli di viaggio sono mantenute in condizioni di regolare funzionamento. La violazione sussiste e viene contestata nei casi in cui venga rilevato il mancato funzionamento. Nel caso che il mancato funzionamento sia imputabile ad atto vandalico la violazione sussiste e viene contestata qualora il ripristino non avvenga entro tre giorni dall'accertamento. 4. I soggetti esercenti garantiscono la vendita di tutte le tipologie dei titoli di viaggio presso i punti di rivendita utilizzati. 5. Qualora non risulti possibile acquistare il biglietto per cause imputabili al soggetto esercente, e in assenza di punti di vendita esterni, la maggiorazione di prezzo per il rilascio dei biglietti a bordo treno non e' applicata sui treni classificati interregionali, diretti e regionali.