Art. 13.
                    Vendita dei titoli di viaggio

    1.  I  biglietti  sono  posti in vendita secondo quanto stabilito
contrattualmente e nel rispetto del sistema tariffario vigente.
    2.  La  vendita  a  bordo dei titoli di viaggio e' garantita, con
l'eventuale maggiorazione  del  prezzo  dei biglietti venduti a terra
per  i  collegamenti  richiesti,  nel limite massimo di Euro 5,00. Al
possessore  del  biglietto di seconda classe che acquista in treno il
cambio  del  biglietto  per il servizio di prima classe potra' essere
applicata,  una  eventuale maggiorazione  di  Euro  3,00,  oltre alla
differenza del costo del biglietto.
    3.  Le  emettitrici e le obliteratrici dei titoli di viaggio sono
mantenute  in  condizioni  di  regolare  funzionamento. La violazione
sussiste e viene contestata nei casi in cui venga rilevato il mancato
funzionamento.  Nel  caso che il mancato funzionamento sia imputabile
ad  atto  vandalico la violazione sussiste e viene contestata qualora
il ripristino non avvenga entro tre giorni dall'accertamento.
    4.  I  soggetti  esercenti  garantiscono  la  vendita di tutte le
tipologie   dei  titoli  di  viaggio  presso  i  punti  di  rivendita
utilizzati.
    5.  Qualora  non  risulti  possibile  acquistare il biglietto per
cause  imputabili  al  soggetto  esercente,  e in assenza di punti di
vendita  esterni,  la maggiorazione  di  prezzo  per  il rilascio dei
biglietti  a  bordo  treno  non  e'  applicata sui treni classificati
interregionali, diretti e regionali.