Art. 15.
                       Rimborso del biglietto.

    1.  1  soggetti  gestori sono tenuti a rimborsare il biglietto ai
viaggiatori che ne facciano esplicita formale richiesta per relazioni
su  treni  classificati interregionali, diretti e regionali, nel caso
in  cui  la corsa sia soppressa o venga effettuata con piu' di trenta
minuti di ritardo per cause ad essi imputabili.
    2.  La  misura  del  rimborso  deve  essere del 100% senza alcuna
decurtazione se il viaggiatore nella condizione di cui al comma 1 non
fruisce  del viaggio; nella misura del 50% se vi e' stata fruizione a
qualunque titolo del viaggio.
    3.  Il  rimborso  puo'  consistere nella restituzione diretta del
denaro  o nell'emissione di un «buono cedibile» valido per l'acquisto
di  altri  biglietti.  La modalita' di rimborso adottata dal soggetto
esercente  deve  essere  comunicata  per  approvazione  alla  Regione
Toscana preventivamente alla data di cui al successivo Art. 21.
    4.  Per  i  viaggiatori  in  possesso  di  abbonamenti  la misura
prevista  al  comma 2 deve essere calcolata in rapporto ad un singolo
viaggio effettuabile rispetto alla tariffa dell'abbonamento stesso.
    5.  In  base  all'organizzazione  aziendale  i  singoli esercenti
organizzano  il  rilevamento  degli  aventi  diritto  al rimborso. La
procedura  del  ciclo  del  rimborso  deve  essere conclusa entro tre
giorni  dalla  data  della  formale  richiesta presentata dal singolo
viaggiatore.
    6.  Il rimborso deve essere effettuabile in tutte le biglietterie
presenziate.
    7.  Le  relazioni  interessanti  piu'  vettori  sono  soggette  a
rimborso solo per le frazioni di viaggio sulle quali si e' verificato
il ritardo di cui al comma 1.
    8. Le condizioni e le procedure applicate devono essere contenute
nella  «Carta  dei  servizi  e negli orari ufficiali acquistabili dal
pubblico.