Art. 15. Rimborso del biglietto. 1. 1 soggetti gestori sono tenuti a rimborsare il biglietto ai viaggiatori che ne facciano esplicita formale richiesta per relazioni su treni classificati interregionali, diretti e regionali, nel caso in cui la corsa sia soppressa o venga effettuata con piu' di trenta minuti di ritardo per cause ad essi imputabili. 2. La misura del rimborso deve essere del 100% senza alcuna decurtazione se il viaggiatore nella condizione di cui al comma 1 non fruisce del viaggio; nella misura del 50% se vi e' stata fruizione a qualunque titolo del viaggio. 3. Il rimborso puo' consistere nella restituzione diretta del denaro o nell'emissione di un «buono cedibile» valido per l'acquisto di altri biglietti. La modalita' di rimborso adottata dal soggetto esercente deve essere comunicata per approvazione alla Regione Toscana preventivamente alla data di cui al successivo Art. 21. 4. Per i viaggiatori in possesso di abbonamenti la misura prevista al comma 2 deve essere calcolata in rapporto ad un singolo viaggio effettuabile rispetto alla tariffa dell'abbonamento stesso. 5. In base all'organizzazione aziendale i singoli esercenti organizzano il rilevamento degli aventi diritto al rimborso. La procedura del ciclo del rimborso deve essere conclusa entro tre giorni dalla data della formale richiesta presentata dal singolo viaggiatore. 6. Il rimborso deve essere effettuabile in tutte le biglietterie presenziate. 7. Le relazioni interessanti piu' vettori sono soggette a rimborso solo per le frazioni di viaggio sulle quali si e' verificato il ritardo di cui al comma 1. 8. Le condizioni e le procedure applicate devono essere contenute nella «Carta dei servizi e negli orari ufficiali acquistabili dal pubblico.