Art. 17. Gestione dei reclami inoltrati dall'utenza 1. La Regione inoltra ai soggetti esercenti i reclami degli, utenti del trasporto pubblico locale pervenuti al proprio numero verde. 2. I soggetti esercenti predispongono risposte esaurienti ai reclami pervenuti e provvedono all'invio delle stesse alla struttura regionale competente, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo, tramite lettera raccomandata a.r., fax o posta telematica.