Art. 17.
             Gestione dei reclami inoltrati dall'utenza

    1.  La  Regione  inoltra  ai  soggetti esercenti i reclami degli,
utenti  del  trasporto  pubblico  locale  pervenuti al proprio numero
verde.
    2.  I  soggetti  esercenti  predispongono  risposte esaurienti ai
reclami  pervenuti e provvedono all'invio delle stesse alla struttura
regionale  competente,  nel  termine  di  trenta giorni dalla data di
ricezione del reclamo, tramite lettera raccomandata a.r., fax o posta
telematica.