Art. 18.
         Modalita' di esercizio delle funzioni di vigilanza

    1.  Il  personale  incaricato  all'esercizio  delle  funzioni  di
vigilanza,  di cui all'Art. 24, legge regionale n. 42/1998, dotato di
apposita tessera regionale di riconoscimento, ha facolta' di prendere
visione  dei  documenti del soggetto esercente relativi ai servizi di
trasporto  pubblico  locale,  nonche'  di  accedere  ai  treni e alle
vetture  dei  servizi  sostitutivi previsti in orario, agli uffici ed
alle sedi aziendali.
    2. L'accertamento delle violazioni di cui all'Art. 23 della legge
regionale  n.  42/1998  e'  effettuato  sulla  base delle indicazioni
impartite  dall'ente  competente.  Si applicano le disposizioni della
legge  regionale  28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di
sanzioni  amministrative)  e,  per quanto in essa non previsto, della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
    3.  I soggetti esercenti sono tenuti a comunicare alla Regione le
generalita'  del  legale  rappresentante  dell'azienda, del direttore
d'esercizio  o di eventuale altro soggetto responsabile, nonche' ogni
relativa   variazione,   ai   fini  della  notifica  degli  atti  del
procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative.