Art. 18. Modalita' di esercizio delle funzioni di vigilanza 1. Il personale incaricato all'esercizio delle funzioni di vigilanza, di cui all'Art. 24, legge regionale n. 42/1998, dotato di apposita tessera regionale di riconoscimento, ha facolta' di prendere visione dei documenti del soggetto esercente relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, nonche' di accedere ai treni e alle vetture dei servizi sostitutivi previsti in orario, agli uffici ed alle sedi aziendali. 2. L'accertamento delle violazioni di cui all'Art. 23 della legge regionale n. 42/1998 e' effettuato sulla base delle indicazioni impartite dall'ente competente. Si applicano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e, per quanto in essa non previsto, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 3. I soggetti esercenti sono tenuti a comunicare alla Regione le generalita' del legale rappresentante dell'azienda, del direttore d'esercizio o di eventuale altro soggetto responsabile, nonche' ogni relativa variazione, ai fini della notifica degli atti del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative.