Art. 19. Dati di soddisfazione dell'utenza 1. I soggetti esercenti effettuano ed inviano alla Regione, almeno una volta all'anno, il monitoraggio della qualita' percepita dai clienti, relativamente ai seguenti fattori di qualita': a) sicurezza; b) regolarita', del servizio; c) pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e dei locali aperti all'utenza; d) comfort del viaggio a bordo e nelle stazioni; e) servizi per disabili; f) informazione alla clientela; g) aspetti relazionali e di comunicazione; h) livello di servizio commerciale e nel front office; i) integrazione modale; i) attenzione all'ambiente. 2. Il dirigente regionale responsabile della struttura regionale competente definisce, con proprio atto, criteri tecnico-metodologici di conduzione dell'indagine. Fino all'adozione ditale atto i soggetti esercenti effettuano il monitoraggio attenendosi esclusivamente a quanto previsto dal comma 1.