Art. 20.
Modalita' di produzione dei dati all'Osservatorio per la mobilita' ed
                             i trasporti

    1.   I   soggetti  gestori  dei  servizi  di  trasporto  pubblico
ferroviario  sono  tenuti a fornire all'osservatorio regionale per la
mobilita'  ed  i  trasporti,  i dati informativi inerenti l'attivita'
esercita  nei  tempi e ne modi successivamente definiti dal dirigente
della struttura regionale competente.