Art. 20. Modalita' di produzione dei dati all'Osservatorio per la mobilita' ed i trasporti 1. I soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico ferroviario sono tenuti a fornire all'osservatorio regionale per la mobilita' ed i trasporti, i dati informativi inerenti l'attivita' esercita nei tempi e ne modi successivamente definiti dal dirigente della struttura regionale competente.