Art. 3. Carta aziendale dei servizi 1. I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico su ferro e loro servizi sostitutivi sono tenuti a: a) provvedere, entro il 31 marzo di ogni anno, all'adozione, ed alla pubblicazione della carta aziendale dei servizi di trasporto svolti sul territorio regionale, e della relativa versione ridotta nel rispetto dello schema tipo allegato al presente regolamento sotto la lettera b); b) provvedere al tempestivo aggiornamento della carta aziendale e della versione ridotta in caso di modifica dei dati in esse contenuti, nel termine di trenta giorni dalla avvenuta variazione; c) inviare la carta dei servizi, la versione ridotta della stessa e gli eventuali aggiornamenti, alla Regione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nonche' alle province ed ai comuni nel cui ambito territoriale l'azienda effettua servizi di trasporto, alle associazioni dei consumatori e utenti riconosciute ai sensi dell'Art. 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela dei consumatori e utenti) ed al «Comitato permanente per l'attuazione della carta dei servizi istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica, entro venti giorni dalla data di scadenza dell'obbligo di pubblicazione e a dare idonea attestazione dell'invio; d) porre in visione per l'utenza presso le sedi aziendali, le stazioni e a bordo di ciascun treno, con decorrenza dal termine ultimo di pubblicazione, la carta dei servizi e le eventuali modifiche o integrazioni; e) garantire un'adeguata diffusione della versione ridotta presso le biglietterie delle stazioni; f) pubblicare e rendere consultabile la carta dei servizi nel termine di cui alla lettera a) sul sito internet aziendale. Nel caso la carta dei servizi non risulti consultabile la violazione sussiste e viene contestata nei casi in cui le carenze siano accertate e verbalizzate tramite due successivi controlli effettuati ad una distanza non inferiore a tre giorni. 2. In caso di servizi affidati tramite procedura con corsuale ai sensi della legge regionale n. 42/1998, la carta aziendale dei servizi e' redatta dal soggetto esercente con riferimento al singolo lotto.