Art. 3.
                     Carta aziendale dei servizi

    1.  I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico su ferro
e loro servizi sostitutivi sono tenuti a:
      a) provvedere, entro il 31 marzo di ogni anno, all'adozione, ed
alla  pubblicazione  della  carta  aziendale dei servizi di trasporto
svolti  sul  territorio  regionale, e della relativa versione ridotta
nel rispetto dello schema tipo allegato al presente regolamento sotto
la lettera b);
      b) provvedere al tempestivo aggiornamento della carta aziendale
e  della  versione  ridotta  in  caso  di  modifica  dei dati in esse
contenuti, nel termine di trenta giorni dalla avvenuta variazione;
      c) inviare  la  carta  dei  servizi,  la versione ridotta della
stessa   e   gli   eventuali  aggiornamenti,  alla  Regione  mediante
raccomandata  con  avviso di ricevimento, nonche' alle province ed ai
comuni  nel  cui  ambito  territoriale  l'azienda effettua servizi di
trasporto, alle associazioni dei consumatori e utenti riconosciute ai
sensi  dell'Art. 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme
per  la  tutela  dei consumatori e utenti) ed al «Comitato permanente
per   l'attuazione  della  carta  dei  servizi  istituito  presso  la
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, dipartimento della funzione
pubblica,  entro  venti giorni dalla data di scadenza dell'obbligo di
pubblicazione e a dare idonea attestazione dell'invio;
      d) porre  in  visione per l'utenza presso le sedi aziendali, le
stazioni  e  a  bordo  di  ciascun  treno, con decorrenza dal termine
ultimo  di  pubblicazione,  la  carta  dei  servizi  e  le  eventuali
modifiche o integrazioni;
      e) garantire  un'adeguata  diffusione  della  versione  ridotta
presso le biglietterie delle stazioni;
      f) pubblicare  e  rendere consultabile la carta dei servizi nel
termine  di cui alla lettera a) sul sito internet aziendale. Nel caso
la  carta dei servizi non risulti consultabile la violazione sussiste
e  viene  contestata  nei  casi  in  cui le carenze siano accertate e
verbalizzate  tramite  due  successivi  controlli  effettuati  ad una
distanza non inferiore a tre giorni.
    2.  In caso di servizi affidati tramite procedura con corsuale ai
sensi  della  legge  regionale  n.  42/1998,  la  carta aziendale dei
servizi  e' redatta dal soggetto esercente con riferimento al singolo
lotto.