Art. 4.
                         Servizio telefonico

    1.  I  soggetti esercenti, singolarmente o in modo coordinato fra
loro,  istituiscono  un  servizio  informazioni telefonico attivo per
almeno   dodici  ore  al  giorno;  il  costo  di  chiamata  a  carico
dell'utenza  non  puo' superare quello di una normale tariffa di rete
preventivamente  comunicata  all'utenza  al  momento dell'attivazione
della  telefonata  dal  soggetto  esercente.  Il  relativo  numero e'
esposto  presso  le stazioni, le fermate, le biglietterie principali,
nonche' sulle pubblicazioni destinate all'utenza.