Art. 4. Servizio telefonico 1. I soggetti esercenti, singolarmente o in modo coordinato fra loro, istituiscono un servizio informazioni telefonico attivo per almeno dodici ore al giorno; il costo di chiamata a carico dell'utenza non puo' superare quello di una normale tariffa di rete preventivamente comunicata all'utenza al momento dell'attivazione della telefonata dal soggetto esercente. Il relativo numero e' esposto presso le stazioni, le fermate, le biglietterie principali, nonche' sulle pubblicazioni destinate all'utenza.