Art. 7. Informazione a terra 1. Presso ciascuna stazione o fermata i soggetti gestori sono tenuti ad esporre: a) gli orafi aggiornati ad ogni variazione; b) le interconnessioni con gli altri servizi di trasporto urbano ed extraurbano, individuate mediante l'indicazione del logo o del nome degli altri gestori di servizi di trasporto pubblico; c) l'indicazione relativa' all'ubicazione dei punti vendita esterni dei titoli di viaggio alternativi o sostitutivi alla biglietteria e/o ai distributori automatici, ed alla loro distanza dalla fermata o stazione ferroviaria; d) l'indicazione che qualora non risulti possibile acquistare il biglietto per cause iniputabili al soggetto esercente, la maggiorazione di prezzo per il rilascio dei biglietti a bordo treno non applicata sui treni classificati interregionali, diretti e regionali; e) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza e il marchio regionale, riprodotti nel rispetto del documento tecnico allegato al presente regolamento sotto la lettera c); f) il numero del servizio informazioni del soggetto esercente; g) il sistema tariffario vigente; h) le modalita' di convalida dei bigletti e le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio; i) l'esposizione del grafo di rete con evidenziazione delle localita' ove avvengono i servizi di interconnessione.