Art. 7.
                        Informazione a terra

    1.  Presso  ciascuna  stazione  o fermata i soggetti gestori sono
tenuti ad esporre:
      a) gli orafi aggiornati ad ogni variazione;
      b) le  interconnessioni  con  gli  altri  servizi  di trasporto
urbano  ed extraurbano, individuate mediante l'indicazione del logo o
del nome degli altri gestori di servizi di trasporto pubblico;
      c) l'indicazione  relativa'  all'ubicazione  dei  punti vendita
esterni   dei  titoli  di  viaggio  alternativi  o  sostitutivi  alla
biglietteria  e/o  ai  distributori automatici, ed alla loro distanza
dalla fermata o stazione ferroviaria;
      d) l'indicazione  che  qualora non risulti possibile acquistare
il   biglietto   per   cause   iniputabili   al  soggetto  esercente,
la maggiorazione  di  prezzo  per  il  rilascio dei biglietti a bordo
treno  non applicata sui treni classificati interregionali, diretti e
regionali;
      e) il  numero  verde  regionale  per i reclami dell'utenza e il
marchio  regionale,  riprodotti  nel  rispetto  del documento tecnico
allegato al presente regolamento sotto la lettera c);
      f) il numero del servizio informazioni del soggetto esercente;
      g) il sistema tariffario vigente;
      h) le  modalita'  di  convalida  dei  bigletti  e  le  sanzioni
applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio;
      i) l'esposizione  del  grafo  di  rete con evidenziazione delle
localita' ove avvengono i servizi di interconnessione.