Art. 8. Informazione a bordo 1. A lordo di ogni singola carrozza sono esposti: a) gli indicatori di percorso relativi alla linea, con l'indicazione delle fermate; b) l'estratto del sistema tariffario applicato; c) le modalita' di convalida dei biglietti, d) le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio; e) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza e il marchio regionale, riprodotti nel rispetto del documento tecnico allegato al presente regolamento sotto la lettera c); f) l'indicazione che la Carta dei servizi consuitabile mediante richiesta al personale viaggiante; g) l'indicazione del diritto al rimborso del biglietto nei casi di cui all'Art. 15 e le modalita' di inoltro della relativa richiesta. 2. A bordo di ogni treno e' attiva l'informazione acustica strumentale e/o vocale, a cura del personale viaggiante, nonche' l'informazione visiva, laddove siano presenti i display e le idonee strumentazioni, per le variazioni del servizio con riferimento, all'attivazione della prima informativa per le soste superiori a 8 minuti e comunque non programmate in orario. 3. A bordo di ogni singola carrozza e', inoltre, assicurata la divulgazione di tutte le iniziative, promosse dalle istituzioni, al fine di incoraggiare l'utilizzo del trasporto pubblico.