Art. 8.
                        Informazione a bordo

    1. A lordo di ogni singola carrozza sono esposti:
      a) gli   indicatori   di  percorso  relativi  alla  linea,  con
l'indicazione delle fermate;
      b) l'estratto del sistema tariffario applicato;
      c) le modalita' di convalida dei biglietti,
      d) le  sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli
di viaggio;
      e) il  numero  verde  regionale  per i reclami dell'utenza e il
marchio  regionale,  riprodotti  nel  rispetto  del documento tecnico
allegato al presente regolamento sotto la lettera c);
      f) l'indicazione che la Carta dei servizi consuitabile mediante
richiesta al personale viaggiante;
      g) l'indicazione del diritto al rimborso del biglietto nei casi
di  cui  all'Art.  15  e  le  modalita'  di  inoltro  della  relativa
richiesta.
    2.  A  bordo  di  ogni  treno  e'  attiva l'informazione acustica
strumentale  e/o  vocale,  a  cura  del personale viaggiante, nonche'
l'informazione  visiva,  laddove siano presenti i display e le idonee
strumentazioni,  per  le  variazioni  del  servizio  con riferimento,
all'attivazione  della  prima  informativa per le soste superiori a 8
minuti e comunque non programmate in orario.
    3.  A  bordo  di ogni singola carrozza e', inoltre, assicurata la
divulgazione  di  tutte le iniziative, promosse dalle istituzioni, al
fine di incoraggiare l'utilizzo del trasporto pubblico.