Art. 9.
 Informazioni rimosse per cause non imputabili al soggetto esercente

    1.  Nel  caso  in  cui le informazioni di cui agli articoli 7 e 8
risultassero mancanti per cause non imputabili al soggetto esercente,
la  violazione sussiste e viene contestata nei casi in cui le carenze
siano accertate e non ripristinate entro tre giorni.