Art. 9. Informazioni rimosse per cause non imputabili al soggetto esercente 1. Nel caso in cui le informazioni di cui agli articoli 7 e 8 risultassero mancanti per cause non imputabili al soggetto esercente, la violazione sussiste e viene contestata nei casi in cui le carenze siano accertate e non ripristinate entro tre giorni.