(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
              Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Vista  la  legge  regionale  22 settembre  2003,  n. 49 (Norme in
materia  di  tasse automobilistiche, regionali) cosi' come modificata
alla  legge  regionale  15 novembre 2004, n. 62 (Modifiche alla legge
regionale  22  settembre  2003,  n.  49  «Norme  in  materia di tasse
automobilistiche regionali»);
    Visto, in particolare, l'Art. 1 della suddetta legge regionale n.
49/2003 che prevede l'adozione del regolamento di attuazione;
    Vista  la  deliberazione  del Consiglio regionale del 22 dicembre
2004  con  la  quale  e'  stato approvato il regolamento regionale di
attuazione  di  cui  all'Art.  1  della  legge  regionale  n. 49/2003
denominato «Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche»;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1. Il presente regolamento detta disposizioni in materia di tasse
automobilistiche   regionali,   in   attuazione  di  quanto  previsto
dall'Art.  1 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in
materia  di  tasse  automobilistiche regionali), da ultimo modificata
dalla  legge  regionale 15 novembre 2004, n. 62 (Modifiche alla legge
regionale  22 settembre  2003,  n.  49  «Norme  in  materia  di tasse
automobilistiche regionali») per disciplinare:
      a) i  procedimenti  concernenti  la  riscossione  da  parte  di
intermediari abilitati;
      b) la concessione di esenzioni e sospensioni dal pagamento;
      c) i rimborsi;
      d) il  controllo  del  corretto  adempimento  dell'obbligazione
tributaria;
      e) l'invio  di  comunicazioni  informative  ed avvisi bonari ai
contribuenti ai fini della regolarizzazione precontenziosa;
      f) l'esercizio del potere di autotutela;
      g) le rateizzazioni dei pagamenti.