Art. 10.
             Insoluto indipendente da cause ascrivibili
              al soggetto autorizzato alla riscossione
    1.  Nel  caso  in  cui  il RID non abbia avuto esito positivo per
cause  ascrivibili ad inconvenienti tecnici imputabili alla Regione o
al  tesoriere, o per cause di forza maggiore, il soggetto interessato
puo'  procedere  a  regolarizzare la propria posizione effettuando un
bonifico  bancario  a  favore  della  Regione,  nei  termini e con le
modalita' indicate dalla competente struttura regionale.
    2.   In  caso  di  tempestiva  regolarizzazione,  l'insoluto  non
costituisce  violazione  ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui agli articoli 13 e 15.